Home Economia Cessione del credito Ecobonus e Sisma Bonus. L’ODCEC fa il punto

Cessione del credito Ecobonus e Sisma Bonus. L’ODCEC fa il punto

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Napoli – Importante tavola rotonda sulle novità in tema di Sisma Bonus, Eco bonus e cessione del credito d’ imposta  patrocinata dall’ Ordine dei Commercialisti di Napoli.

L’Ordine dei Commercialisti di Napoli si conferma nuovamente vicino alle istanze dei cittadini. Un importante evento si è tenuto Lunedi 25/11/2019 presso l’Ordine dei Commercialisti in cui si è discusso a 360 gradi delle novità in tema di Sisma Bonus, Eco Bonus e cessione del credito. Tra i protagonisti della giornata il Dott. Fabrizio Polidoro Presidente Commissione Real Estate, Edilizia e Condominio dell’ODCEC di Napoli e  il dott. Mario Michelino Consigliere Delegato; il dott.  Dario Miliano; la dott.ssa Anna Maria Travaglione; il dott. Vincenzo Masecchia; il dott. Giuseppe Albano tutti componenti della stessa commissione di studi guidata dal Dott. Polidoro;  il dott. Francesco Colucci Consulente Fenix Invest Srl.

Vari gli aspetti toccati con taglio teorico e pratico dai relatori che hanno fatto chiarezza sul sistema ed evidenziato aspetti che si auspica saranno migliorati. Aspetti importanti che potranno essere un ottimo punto di partenza per gli amministratori al fine di poter prendere indirizzare i condominì nelle scelte più opportune. La conferenza sottolinea, ancora una volta, come l’Odcec Napoli sia vicino alle realtà quotidiane cercando di dare competenza e praticità sui vari aspetti, spesso delicati, della vita condominiale.

 Sisma Bonus, Ecobonus e  Cessione del credito

Il Sisma Bonus oggi è  un’agevolazione fiscale che consente ai condomini di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica. La misura della detrazione è definita da una percentuale che varia dal 50% all’85%, su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno  ripartita in 5 quote annuali di pari importo.  Possono essere detratte le spese per interventi di messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali degli edifici nonché le spese per la redazione della documentazione obbligatoria, necessaria a comprovare la sicurezza statica, e gli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione obbligatoria.

A partire dal 1 gennaio 2017, il beneficiario della detrazione per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche può scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione alle imprese esecutrici o a soggetti privati, con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, con facoltà per il cessionario che riceve il credito di successiva rivendita dello stesso beneficio.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n.108572 dell’8 giugno 2017, ha indicato le modalità attuative della cessione del credito “Sismabonus” con cui il contribuente può cedere subito l’intera detrazione, per la quota a lui imputabile, calcolata sulla spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori; oppure, in ciascun periodo d’imposta, la quota a lui imputabile sulla base delle spese sostenute nel medesimo periodo d’imposta dal condominio. Il cessionario, cioè il soggetto che accetta la cessione del credito da parte del condòmino, una volta che il credito è divenuto “disponibile”, può utilizzarlo in compensazione mediante il modello F24 ripartendolo in 5 quote annuali di pari importo, alle stesse condizioni applicabili al cedente, oppure cederlo, in tutto o in parte, a soggetti terzi. Il credito d’imposta diventa disponibile dal dieci marzo dell’anno successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e a condizione che il condòmino cedente abbia pagato la parte di spesa a lui imputabile, non rientrante nella quota ceduta sotto forma di credito d’imposta.

L’Ecobonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati  e società  di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute, sino al 31 dicembre 2018, per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (abitazioni monofamiliari e immobili a destinazione produttiva o commerciale) e sino al 31 dicembre 2021 per i medesimi interventi eseguiti su parti comuni dei condomini.

La misura della detrazione è definita da una percentuale che va da un minimo del 50% ad un massimo del 75% e spetta entro un ammontare massimo, variabile a seconda del tipo di intervento realizzato e in base al fatto che questo riguardi la singola unità immobiliare o edifici condominiali. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Si possono detrarre sia i costi dei lavori edili relativi all’intervento energetico effettuato, sia le spese relative alle prestazioni professionali, comprese quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica.

Discorso a parte  su “incapienti” e “capienti”. Gli incapienti, ovvero contribuenti che, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese relative a lavori di riqualificazione energetica, si trovano nelle cd. “fasce deboli” (pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro) possono effettuare la cessione a a favore delle imprese esecutrici dei lavori, di altri “soggetti privati”, nonché nei confronti di banche ed intermediari finanziari, con facoltà del cessionario di successiva ed ulteriore cessione del credito.

I “capienti”, invece,  che, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, effettuano interventi gli interventi di riqualificazione energetica possono effettuare la cessione  nei confronti delle imprese esecutrici o dei “soggetti privati”, e non nei confronti delle banche ed intermediari finanziari. Resta ferma, invece, la facoltà di successiva cessione da parte dei cessionari. Il contribuente può cedere:

  • subito l’intera detrazione, per la quota a lui imputabile, calcolata sulla spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori;
  • oppure, in ciascun periodo d’imposta, la quota a lui imputabile sulla base delle spese sostenute nel medesimo periodo d’imposta dal condominio.

Il cessionario, cioè il soggetto che accetta la cessione del credito da parte del condòmino, una volta che il credito è divenuto “disponibile”, può utilizzarlo in compensazione mediante il modello F24 (da inviare attraverso i servizi telematici dell’AdE), ripartendolo in 10 quote annuali di pari importo, alle stesse condizioni applicabili al cedente, oppure cederlo, in tutto o in parte.

In particolare, il credito d’imposta diventa disponibile dal dieci marzo dell’anno successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e a condizione che il condòmino cedente abbia pagato la parte di spesa a lui imputabile non rientrante nella quota ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Sotto il profilo degli adempimenti, il Provvedimento n.165110 del 28 agosto 2017 chiarisce che, per accedere al meccanismo:

  • il condòmino, alla delibera condominiale o entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, deve comunicare all’amministratore del condominio i dati dell’avvenuta cessione del credito, l’accettazione del cessionario e deve indicare i dati identificativi (dati anagrafici o denominazione) e il codice fiscale propri e dello stesso cessionario;
  • l’amministratore del condominio deve:
    • comunicare anno per anno, entro il 28 febbraio, all’Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia della cessione del credito, i dati del cessionario e l’accettazione del credito ricevuto, nonché l’importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
    • consegnare al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia;
  • l’Agenzia delle Entrate:
    • rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione (con le funzionalità rese disponibili nel suo “Cassetto fiscale”);
    • rende visibili nel “Cassetto fiscale” del cedente l’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario.

Per il cessionario, il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e a condizione che il condòmino cedente abbia pagato la parte di spesa a lui imputabile, non rientrante nella quota ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Una volta che il credito è divenuto “disponibile”, il cessionario può utilizzarlo in compensazione mediante il modello F24 (da inviare attraverso i servizi telematici dell’AdE), ripartendolo in 10 quote annuali di pari importo, alle stesse condizioni applicabili al cedente, oppure cederlo, in tutto o in parte, ai fornitori

.Si possono cumulare Ecobonus e Sisma Bonus.

È prevista la possibilità di cumulare Ecobonus e Sismabonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, nel caso in cui gli interventi siano volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Tale beneficio è riconosciuto nella misura unica del:

  • 80%, se gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore;
  • 85%, se gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.

La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

 

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