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Certificazione medica e defibrillatori: obblighi e scadenze per atleti ed enti sportivi

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Napoli –  Con l’approssimarsi della scadenza del termine (20.01.2016) a carico delle Associazioni Sportive Dilettantistiche per dotarsi dei defibrillatori, torna alla ribalta la questione delle certificazioni mediche e degli adempimenti posti a carico di palestre ed atleti. Il Decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 in Gazzetta Ufficiale  n.169 del 20-7-2013, concepito di concerto con Il Ministero degli affari regionali, del turismo e dello sport, detta le procedure per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti di attivita’ sportive non agonistiche. La disposizione è stata modificata con l’art. 42 bis, co.1 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, che ha soppresso l’obbligo di certificazione medica per le attività amatoriali svolte da soggetti non tesserati. Il decreto Balduzzi dispone infine le linee guida sulla dotazione e l’utilizzo, a carico  degli organismi sportivi professionistici e dilettantistici, di apparecchi elettromedicali salvavita.
Attività amatoriale Si definisce “amatoriale” l’attivita’ ludico-motoria praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive  nazionali,  alle  Discipline  associate,   agli   Enti   di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o  collettiva, non occasionale, finalizzata al  raggiungimento  e  mantenimento  del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da  organismi sportivi, ivi compresa l’attivita’ che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.
Attività non agonistica Si definisce attivita’ sportiva  non  agonistica quella praticata dai seguenti soggetti:  a) gli alunni che svolgono attivita’ fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attivita’ parascolastiche;  b)  coloro  che  svolgono  attivita’  organizzate  dal  CONI,  da societa’ sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione  sportiva  riconosciuti dal CONI, che non siano considerati  atleti  agonisti  ai  sensi  del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;  c) coloro che partecipano ai giochi sportivi  studenteschi  nelle fasi precedenti a quella nazionale.  I  praticanti  di  attivita’  sportive   non   agonistiche  si sottopongono a controllo medico annuale che determina  l’idoneita’ alla specifica pratica sportiva. La  certificazione  conseguente  al  controllo medico  attestante  l’idoneita’  fisica  alla  pratica  di  attivita’ sportiva di tipo non agonistico e’ rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, ovvero dal medico  specialista  in  medicina  dello  sport   E’  obbligatoria  la  preventiva  misurazione  della  pressione  arteriosa e  l’effettuazione  di  un  elettrocardiogramma  a  riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti. In caso di sospetto  diagnostico  o  in  presenza  di  patologie croniche e conclamate e’  raccomandato  al  medico  certificatore  di avvalersi della  consulenza del medico specialista in  medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.  La certificazione viene stilata sul modello che di seguito si riporta.
All. c Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico D.M. ……..data Sig.ra / Sig…………………………………………………………………………………………… Nata/o a ……………………………………………………………il ….………………, residente a……………………………………………………………………………… Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data …….……, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio. Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore
Obblighi a carico dei tesserati L’attivita’ ludico-motoria svolta invece in contesti organizzati e autorizzati all’esercizio (definita “non agonistica” – fatto salvo il tesseramento “agonistico” per la partecipazioni alle competizioni) va monitorata con esami medici periodici che costituiscono la base per il rilascio della certificazione attestante l’idoneita’ alla pratica secondo il seguente modello (soppresso per le attività amatoriali ex art. 42 bis, co.1 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ).
La certificazione conseguente al controllo medico e’ rilasciata dal  medico certificatore. All’atto dell’iscrizione o avvio delle attivita’ sportive, il tesserato deve esibire il certificato medico all’incaricato della  struttura  o  del luogo presso  cui  si svolge l’attivita’. Detto certificato viene conservato  in  tali  sedi  in copia  fino  alla  data  di  validita’   o   fino   alla   cessazione dell’attivita’ stessa.
Esenzioni dall’obbligo di certificazione Non sono tenuti all’obbligo della certificazione, ma con raccomandazione di controllo medico prima  dell’avvio  dell’attivita’  ludico-motoria  per la valutazione  di  eventuali  fattori  di  rischio:    a) coloro che  effettuano  l’attivita’ ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;  b) chi svolge,  anche  in  contesti  autorizzati  e  organizzati, attivita’ motoria occasionale,  effettuata  a  scopo  prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;  c) i praticanti di alcune attivita’  ludico-motorie  con  ridotto impegno  cardiovascolare,  quali  bocce  (escluse  bocce  in   volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva,  sport di  tiro, ginnastica  per  anziani,  “gruppi  cammino”  e  attivita’ assimilabili,  nonche’  i  praticanti  di  attivita’   prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attivita’ assimilabili.
Defibrillatori Le societa’ sportive dilettantistische e professionistiche devono dotarsi di  defibrillatori semiautomatici nel rispetto  delle  modalita’  indicate  dalle  linee guida riportate nel modello E decreto.
Soggetti tenuti alla dotazione Si  intendono  societa’  sportive dilettantistiche:
– Le  societa’ e le associazioni sportive dilettantistiche  – L’associazione    sportiva   priva   di   personalita’   giuridica  disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile   – L’associazione  sportiva  con  personalita’  giuridica  di diritto privato   ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;  – La societa’ sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti,  ad  eccezione  di quelle che prevedono le finalita’ di lucro. Si  intendono, invece, per societa’  sportive professionistiche quelle di cui al Capo II della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche e integrazioni (societa’ sportive  costituite nella forma di societa’ per azioni o di societa’ a  responsabilita’  limitata).
Esenzioni Sono esentate dall’obbligo di dotazione di defibrillatore le societa’ dilettantistiche che svolgono attivita’ sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce  in  volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport  di  tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.
Scadenze Le societa’ professionistiche hanno dovuto o avrebbero attuare la disposizione entro il 20 gennaio 2014.  Le societa’ dilettantistiche attuano la diposizione entro il 20 gennaio 2016.
Dotazione, manutenzione, uso e responsabilità del defibrillatore L’onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione e’ a carico della societa’.   Le  societa’  che operano  in  uno  stesso  impianto  sportivo,  ivi  compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini   dell’attuazione   delle indicazioni di cui  al  presente  articolo.  Le societa’  singole  o associate  possono  demandare  l’onere  della   dotazione   e   della manutenzione   del   defibrillatore   semiautomatico  al gestore dell’impianto  attraverso  un  accordo che definisca anche   le responsabilita’ in ordine all’uso e alla gestione.  ***** Il decreto Balduzzi (Cfr. all.E), dopo ampia dissertazione sui profili medico legali afferenti all’arresto cardiocircolatorio, sulla necessità di preparazione cautelativa di primo soccorso da parte del personale impiegato nelle palestre, sulla corretta informazione sanitaria e sulla coordinazione con  il  sistema  di allarme sanitario 118, fornisce inoltre linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici (DAE), indicando:  – le modalità organizzative da attuare – i criteri di formazione del personale  – le modalità di manutenzione e segnaletica delle apparecchiature DAE   – le responsabilità per l’utilizzo delle stesse
Organizzazione e gestione del defibrillatore  Le societa’ sportive devono  dotarsi  di defibrillatori semiautomatici. L’onere  della  dotazione  del   defibrillatore   e   della   sua manutenzione e’ a carico della societa’.  Le societa’ che utilizzano permanentemente o  temporaneamente un impianto sportivo devono assicurarsi della presenza  e del  regolare funzionamento del dispositivo. In tali impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un defibrillatore (DAE) – posizionato ad una distanza da ogni punto dell’impianto  percorribile  in  un   tempo   utile   per   garantire l’efficacia dell’intervento – con il  relativo  personale  addestrato all’utilizzo.
Marcatura defibrillatori I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici ai  sensi della vigente normativa  comunitaria  e  nazionale  (Dir.  93/42/CEE, D.lgs n. 46/97). I DAE devono essere resi disponibili all’utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, come previsto dal fabbricante.
Comunicazioni Tutti i soggetti che sono tenuti o che intendono dotarsi di  DAE devono  darne   comunicazione  alla    Centrale    Operativa    118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio,  la  loro  dislocazione,  l’elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato.
Formazione del personale Ai fini della formazione del personale e’ opportuno individuare i soggetti che all’interno dell’impianto sportivo, per  disponibilita’, presenza  temporale  nell’impianto  stesso  e   presunta   attitudine, appaiono piu’ idonei a svolgere il compito di first responder. La   presenza   di   una   persona   formata   all’utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso  delle  gare  e  degli allenamenti.  Il numero di soggetti da formare e’ strettamente  dipendente  dal luogo in cui e’ posizionato il  DAE  e  dal  tipo  di  organizzazione presente. In ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga  formato  un numero sufficiente di persone. I corsi di formazione metteranno in condizione  il  personale  di utilizzare  con  sicurezza  i  DAE  e   comprendono   l’addestramento teorico-pratico  alle  manovre  di  BLSD (Basic   Life   Support   and Defibrillation), anche pediatrico quando necessario. I corsi sono effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole  regioni  secondo  specifici  criteri  e   sono   svolti   in conformita’ alle Linee guida nazionali del 2003 cosi’ come  integrate dal D.M. 18 marzo 2011. Per il personale formato  deve  essere  prevista  l’attivita’  di retraining ogni due anni.
Manutenzione e segnaletica  I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali. I DAE devono essere mantenuti in condizioni di  operativita’;  la batteria  deve  possedere  carica  sufficiente   a   garantirne   il funzionamento; le  piastre  adesive  devono  essere  sostituite  alla scadenza. Deve essere identificato un referente incaricato di  verificarne regolarmente l’operativita’. Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende  Sanitarie  o  con  soggetti  privati  affinche’  gli  stessi provvedano alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo  comunque i costi a carico del proprietario.  Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al  pubblico e’ raccomandato, ove possibile, l’utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118.
Collocazione del defibrillatore e informazione sulla presenza dell’apparecchiatura  Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE con gli adesivi “Defibrillatore disponibile” e  “AED  available”, deve essere ben visibile e posizionato all’ingresso.  Le societa’ sportive e, ove previsto, i  gestori  degli  impianti sono tenuti ad informare tutti i soggetti,  che  a  qualsiasi  titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori,  personale  tecnico etc.), della presenza dei DAE  e  del  loro  posizionamento  mediante opuscoli  e  cartelloni  illustrativi  o  qualsiasi  altra  modalita’ ritengano utile (video, incontri, riunioni).
Responsabilita’ L’attivita’ di soccorso non rappresenta per il personale  formato un  obbligo  legale  che  e’  previsto  soltanto  per  il  personale sanitario. La  societa’  e’  responsabile  della  presenza  e  del  regolare funzionamento del dispositivo.

di Fabio Della Moglie

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