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Legge di stabilità e reddito di inclusione: A settembre la carta SIA-Sostegno all’Inclusione Attiva e disabilità.

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Napoli – SIA acronimo di Sostegno per l’Inclusione Attiva ed è una delle misure per il contrasto alla povertà previste dall’ultima legge di stabilità. Si tratta di una carta di pagamento elettronica  che dal prossimo 2 settembre i nuclei familiari, particolarmente depauperati, potranno richiedere all’INPS. Il recente decreto  del Ministero del lavoro 26 maggio 2016, pubblicato il 18 luglio e la circolare dell’INPS  del19 luglio 2016, n. 133 ne  definiscono le modalità applicative. Il SIA -Sostegno all’Inclusione Attiva e disabilità- prevede l’erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. Va detto che il SIA è riservato alle famiglie in condizione di povertà estrema, a rischio di impoverimento o di povertà relativa condizione che viene misurata con l’ISEE, cioè quello strumento che tenta di ponderare la composizione dei nuclei familiari e la loro effettiva disponibilità reddituale e patrimoniale. Il limite massimo di ISEE ammesso per questo beneficio è di 3000 euro per cui i nuclei che superino quella cifra sono esclusi. Ai fini della domanda per il SIA, è utile sapere, soprattutto per chi vive una disabilità, che le modalità di computo dell’ISEE sono state riviste con la legge 26 maggio 2016, n. 89 escludendo il conteggio di pensioni, assegni, indennità riservate alle persone con disabilità, sopprimendo franchigie basate sulla gravità e l’età, e aumentando le scale di equivalenza; l’INPS, in una del 25 luglio, la circolare (n.137) scorso ha, infatti, informato che entro il 10 settembre provvederà al ricalcolo in automatico dell’ISEE che in alcuni casi sarebbe più vantaggioso del precedente. Oltre al limite di reddito, il decreto del 26 maggio scorso precisa che sono comunque esclusi i nuclei che abbiano acquistato un autoveicolo nuovo nell’ultimo anno, a prescindere dalla cilindrata. La regola vale anche per i tre anni precedenti la domanda se la cilindrata del veicolo (nuovo) è superiore ai 1300 cc, oppure se si è immatricolato un motoveicolo nuovo di cilindrata superiore ai 250 cc. Un altro limite che può essere molto significativo per le persone con disabilità è la percezione da parte dei familiari di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a concesso dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni superiori ai 600 euro mensili. In questa categoria rientrano anche i trattamenti che non hanno nulla a che vedere con il contrasto alla povertà, ad esempio le indennità di accompagnamento per cecità civile o per invalidità o per sordità, oppure contributi per la non autosufficienza o per la vita indipendente. Oltre al limite ISEE di 3000 euro, vi sono limiti molto anche riguardo alla composizione del nucleo. Oltre alle condizioni economiche e alle condizioni che si riferiscono alla composizione del nucleo, per la concessione della SIA va anche effettuata la “valutazione multidimensionale del bisogno” cioè una nuova modalità di stima delle necessità complessive riferite alle condizioni del nucleo familiare. La valutazione deve restituire un esito superiore o uguale a un valore di 45. Questo valore è calcolato in base ad una scala dettagliata dal decreto del Ministero del lavoro e suddivisa in tre assi: i carichi familiari: restituisce un valore massimo pari a 65 punti, così attribuito: nucleo familiare con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli e a 25 in caso di quattro o più figli; nucleo familiare in cui l’età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti; nucleo familiare composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti; nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE: disabilità grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza; [notare che se i disabili sono due, il punteggio non si somma. Il secondo asse è la condizione economica: restituisce valore massimo pari a 25 punti, così calcolato: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell’ISEE, diviso per 120, (Esempio: Isee 3000 – 3000/120 = 25; 25 – 25= 0 punti. Il terzo asse è la condizione lavorativa che corrisponde ad un valore di 10 punti solo nel caso nel nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva (15/64 anni) si trovino in stato di disoccupazione. Per quanto riguarda l’iter per la presentazione della domanda  questa va presentata al proprio comune di residenza. I Comuni verificano innanzitutto i requisiti anagrafici del richiedente e che nessun componente il nucleo risulti in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta oppure di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc (250 cc in caso di motoveicoli) immatricolati la prima volta nei 3 anni precedenti la richiesta. Il Comune trasmette, quindi, la pratica all’INPS entro 15 giorni dalla domanda. Dal combinato disposto delle due tipologie di condizioni (reddituale e familiare) e dalle scale di valutazione del bisogno traspare con sufficiente evidenza come alla disabilità sia stato riservata una attenzione solo apparente e assai poco sostanziale. Si sono, infatti, considerate le provvidenze assistenziali, quali l’indennità di accompagnamento, come una misura di compensazione del reddito e non già come forma appunto indennitaria per servizi non resi. Si è pertanto molto lontani dal considerare la disabilità come uno dei primi determinati dell’impoverimento e della povertà. E quindi dell’esclusione sociale.

 

Di Giuseppe Musto

 

 

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